Statuto dell’Associazione Culturale “Coro Musiré” Cassina De’ Pecchi (MI)
ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita in Cassina de’ Pecchi l’Associazione Culturale “Coro Musiré’” con sede in Vicolo dei Pini, 7.
ARTICOLO 2 FINI E SCOPO
L’Associazione non ha fini di lucro ne’ per se’ ne’ per i suoi associati ed e’ apartitica. I suoi scopi sono i seguenti:
a) creare per i cittadini frequenti occasioni di incontro utili alla reciproca conoscenza e collaborazione;
b) creare per tutti ed in particolare per i giovani l’ambiente adatto allo sviluppo di attivita’ musicali in genere con concerti, conferenze, dibattiti e ospitalita’ di persone illustri;
c) svolgere e promuovere attivita’ ricreative per tutte le eta’;
d) curare il reperimento, l’acquisizione e la conservazione di materiale utile alla ricerca musicale universale;
e) promuovere opere di solidarieta’.
ARTICOLO 3 SOCI O ASSOCIATI
Puo’ far parte dell’Associazione, in qualita’ di Socio Ordinario, il corista residente/domiciliato, oppure avente rapporti di studio o di lavoro nel territorio comunale.
Puo’ far parte altresì dell’Associazione, in qualità di Socio Straordinario, il corista non residente/domiciliato presso il territorio comunale.
Ai fini della vita associativa il Socio Ordinario ed il Socio Straordinario hanno gli stessi diritti e doveri. Entrambi accettano incondizionatamente il presente statuto e l’annesso regolamento interno.
Potranno essere ammessi in qualita’ di Soci Sostenitori Ordinari, coloro che danno supporto economico e/o organizzativo all’attivita’ concertistica della Corale, residenti/domiciliati, oppure aventi rapporti di studio o di lavoro nel territorio comunale.
Inoltre, potranno essere ammessi in qualità di Soci Sostenitori Straordinari, coloro che danno supporto economico e/o organizzativo all’attività concertistica della Corale, non residenti/domiciliati presso il territorio comunale.
Infine, potranno essere ammesse in qualità di Soci Onorari, personalita’ con particolari titoli musicali/culturali.
ARTICOLO 4 AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE
Le domande di iscrizione devono essere rivolte al Consiglio Direttivo.
I Soci Onorari verranno nominati su iniziativa del Consiglio Direttivo e ad unanimita’ di voto.
ARTICOLO 5 QUOTE ASSOCIATIVE
Le quote d’iscrizione per le diverse categorie dei Soci sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.
L’anno sociale ha inizio il primo di gennaio e le quote sociali si verseranno secondo le scadenze previste dal regolamento.
La quota associativa non e’ trasmissibile ad eccezione di causa morte e non e’ rivalutabile.
ARTICOLO 6 DIRITTI DEI SOCI
Tutti i Soci hanno diritto:
a) di frequentare i locali messi a disposizione dell’Associazione, secondo gli scopi della stessa.
b) di ricevere la tessera di iscrizione con l’indicazione della loro qualifica (Soci Ordinari, Straordinari, Onorari).
La perdita della qualifica di Socio non comporta la restituzione della quota associativa, ne’ alcun diritto sugli averi dell’Associazione.
ARTICOLO 7 DIRITTO DI VOTO
Tutti i Soci possono partecipare alle assemblee generali con diritto di parola e di voto ed alle operazioni elettorali.
Non si ha il diritto elettorale prima del compimento del 14.mo anno di eta’.
ARTICOLO 8 OBBLIGHI DEI SOCI
Gli obblighi dei soci sono:
a) rispettare in toto il presente statuto, dichiarando su apposito modulo la presa visione ed approvazione;
b) contribuire al buon nome dell’Associazione.
c) versare la propria quota secondo le scadenze previste
ARTICOLO 9 CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE
La qualifica di Socio si perde:
a) per comportamento antistatutario o lesivo della dignita’ dell’Associazione;
b) per dimissioni;
c) per il mancato versamento della quota associativa dopo un sollecito scritto.
Non possono essere causa di estromissione dall'Associazione motivi legati a distinzioni di sesso, razza, religione, credo politico né sono valide motivazioni contrarie alle leggi presenti e future.
L'esclusione deve essere sempre motivata per scritto.
ARTICOLO 10 PATRIMONIO
Il fondo comune dell’Associazione e’ costituito dai proventi delle quote associative, nonche’ dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo a favore dell’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la distribuzione sia imposta dalla legge.
ARTICOLO 11 ORGANI
Gli organismi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo, composto da:
- un Presidente,
- un Vice-Presidente,
- un Economo-Cassiere,
- un Segretario,
- il Direttore di Coro;
- facoltativamente un numero massimo di quattro Consiglieri.
c) Il Collegio dei Sindaci;
d) Il Collegio dei Probiviri;
Le cariche sono cumulabili tra il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 12 ASSEMBLEA
L’Assemblea che e’ sovrana si riunisce:
a) ordinariamente una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico o del bilancio;
b) in via straordinaria ogni qualvolta almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo lo richieda;
c) su richiesta della maggioranza dei Soci.
L’Assemblea e’ validamente costituita -in prima convocazione- con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci; in seconda convocazione e’ valida qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto.
I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta.L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, in prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. L'associato deve essere informato almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'adunanza.
Le delibere sono disponibili presso i locali dell'Associazione su semplice richiesta.
Il rendiconto o bilancio è disponibile presso i locali dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
ARTICOLO 13 SCIOGLIMENTO
Nel caso in cui l’Assemblea sia chiamata a deliberare su proposta di scioglimento dell’Associazione o su modifiche da apportare allo Statuto, le sue deliberazioni saranno valide in prima convocazione se saranno presenti ed esprimeranno parere favorevole almeno 2/3 dei Soci iscritti. In seconda convocazione se esprimeranno parere favorevole almeno i 2/3 dei Soci intervenuti.
Le eventuali attività, le attrezzature e quanto altro di proprietà della Associazione, all'atto dello scioglimento dovranno essere conferite, a norma di legge presenti e future, ed in assenza secondo la delibera dell’assemblea dei soci, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.
ARTICOLO 14 CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo dell’ Associazione.
Ogni elettore puo’ indicare una preferenza per ogni carica prevista, ad eccezione della carica non elettiva del Direttore di Coro.
Potranno partecipare alle elezioni soltanto i Soci in regola con il versamento della quota associativa, se richiesta.
Il Consiglio in carica compie tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni.
Sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero dei voti. A parita’ di voti e’ eletto il piu’ anziano per iscrizione. In caso di ulteriore parita’ prevale il piu’ anziano di eta’.
Per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri e’ ammesso il voto per delega. Ciascun socio potra’ disporre di una sola delega.
ARTICOLO 15 VACANZA DI POSTO NEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Qualora per qualunque motivo si rendesse vacante un posto nel Consiglio, subentrera’ il primo dei non eletti. In caso di vacanza contemporanea della maggioranza dei membri si procedera’ a nuove elezioni.
ARTICOLO 16 DURATA CARICHE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Gli eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili.
In caso di piu’ di tre assenze consecutive non giustificate, l’eletto decade dalla carica.
ARTICOLO 17 PUBBLICITA' DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
I Soci possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Altri cittadini potranno essere invitati di volta in volta in qualita’ di esperti del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 18 MANSIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
a) stabilisce i criteri di massima che devono essere seguiti per l’attuazione del programma dell’Associazione;
b) nomina il personale tecnico preposto alle diverse attivita’;
c) deferisce a maggioranza dei suoi membri , al Collegio dei Probiviri i Soci che abbiano violato l’art.8;
d) esamina le eventuali previdenze in favore dei Soci mai superiori ai limiti fissati dalla legge;
e) sollecita per iscritto i Soci in ritardo col pagamento della quota associativa.
ARTICOLO 19 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta ogni due mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richieda 1/3 dei membri effettivi.
In caso di assenza del Presidente le riunioni verranno presiedute dal Vice-Presidente. In caso di assenza di quest’ultimo il Consiglio designera’ ad interim un altro dei suoi membri.
Il Consiglio e’ validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei membri (cioe’ la meta’ + 1).
ARTICOLO 20 PRESIDENTE
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza dell’ Associazione;
b) convoca il Consiglio e l’Assemblea dei Soci e li presiede;
c) e’ responsabile del funzionamento dell’Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione stessa;
d) vigila sul funzionamento dell’Associazione e sulla riuscita delle attivita’;
e) risponde dell’ordinamento organizzativo dell’Associazione;
f) propone al Consiglio i Collaboratori Tecnici da nominare;
g) propone al Consiglio forme di collaborazione con altre associazioni;
h) mantiene buoni rapporti con Enti Pubblici e privati per il miglior conseguimento degli scopi sociali.
ARTICOLO 21 ECONOMO-CASSIERE
L’Economo-Cassiere:
a) cura l’amministrazione finanziaria e la contabilita’ dell’Associazione e la sottopone al Consiglio Direttivo;
b) e’ responsabile del libro dei Soci e dei libri e documenti contabili;
c) redige il rendiconto economico finanziario o un bilancio da approvare entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso..
d) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, che sara’ effettuato a mezzo di regolari ordinativi finanziari con firma abbinata del Presidente;
e) prende in consegna i beni mobili ed immobili dell’Associazione e tiene aggiornato il libro degli inventari.
ARTICOLO 22 SEGRETARIO
Il Segretario:
a) provvede al disbrigo della corrispondenza e compila il libro dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
b) svolge tutte le attivita’ inerenti alla segreteria.
ARTICOLO 23 COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci e’ composto di tre membri eletti dall’Assamblea tra i Soci .
Il Collegio:
a) esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall’Associazione e propone eventuali
modifiche;
b) accerta che la contabilita’ sia tenuta secondo le norme prescritte;
c) accerta entro il 31 gennaio di ogni anno la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori di proprieta’ sociale.
ARTICOLO 24 COLLEGIO DEI PROBIVIRI E CONTROVERSIE
Il Collegio dei Probiviri e’ composto di tre membri eletti dall’Assemblea tra i Soci.
Non possono far parte del Collegio dei Probiviri i membri del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri a maggioranza assoluta:
a) giudica sull’interpretazione del presente Statuto;
b) giudica sulle vertenze e contrasti dei Soci;
d) giudica in merito ad atti di espulsione.
Verso i giudizi è ammesso appello affidandosi ad un Collegio di tre arbitri che giudica inappellabilmente, "ex bono et aequo", senza formalità di procedura. Il collegio è cosi formato: ognuna delle parti interessate nomina i primi due arbitri e questi ultimi il terzo.
E' esclusa ogni altra giurisdizione in merito alle suddette controversie.
ARTICOLO 25 MAGGIORANZA DELIBERE
Ove non sia richiesta una maggioranza diversa, tutte le delibere vengono prese a maggioranza semplice.
ARTICOLO 26 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. Cassina de' Pecchi, 28 settembre 1998
Deposito eseguito per le necessità stabilite dalla legge 460/97.
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